Il comportamento doloso, anche non troppo grave, del lavoratore, comporta quindi la possibilità di farsi licenziare e ottenere la naspi. Pensiamo al caso del lavoratore che non si presenta al lavoro e non giustifica la sua assenza rispetto alla contestazione del datore di lavoro. Si è in questo caso soggetti a rischio concreto di licenziamento.
Modi legali per farsi licenziare. In verità, il volersi fare licenziare è già di per sé illegale perché è rivolto a ottenere indebitamente un’erogazione dello stato, la naspi. Quindi, non esistono metodi legali per farsi licenziare.
Chi vuole interrompere il lavoro deve per forza dimettersi spontaneamente. Se particolarmente grave, l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro può portare anche al licenziamento. In tal caso l’azienda deve prima presentare la contestazione dell’addebito, anche qualora sia lo stesso ccnl a indicare l’assenza ingiustificata come un fattore che giustifica il licenziamento.
Ed ecco quindi, che il dipendente che decide di non continuare il proprio lavoro può indurre il datore di lavoro a licenziarlo andando a percepire anche la naspi. E, quindi, può essere vero che non. Cosa succede se non do preavviso di licenziamento?
Il lavoratore che decide di dare le dimissioni senza preavviso, mettendo così in difficoltà l’azienda a causa dell’inaspettata assenza, rinuncerà. In realtà c’è un modo del tutto legale per dare le dimissioni entro i tre anni del bambino (e anche oltre) e ottenere la disoccupazione! La legge lo permette e non sono poche le persone che optano per questa opzione, che consiste nel farsi licenziare.
La legge italiana infatti, sancisce il diritto all’indennità di disoccupazione naspi anche in caso di licenziamento. Che ci si dimetta attraverso una lettera o dopo una breve discussione con il proprio datore di lavoro, comunicare i motivi delle dimissioni è da molti ritenuto un segno di rispetto e un elemento di grande aiuto, per far sì che l’azienda possa comprendere le ragioni che hanno spinto il dipendente a fare una scelta simile. Non sussistendo una giusta causa per le dimissioni, il comportamento tipico di chi vuol farsi licenziare è restare a casa, non presentarsi al lavoro, e non inviare alcun certificato o giustificazione.
Il dipendente verrà considerato assente ingiustificato e perciò riceverà la lettera di contestazione del datore di lavoro. No, la legge non richiede che le dimissioni siano supportate da particolari giustificazioni. In caso di dimissioni, è sempre dovuto il termine di preavviso?
No, non è dovuto nel caso delle c. d. Dimissioni per giusta causa (determinate da violazioni gravissime da parte del datore di lavoro). Non spetta invece a chi “si licenzia” volontariamente (ossia dà le dimissioni per propria scelta).
Spesso però succede che alcuni dipendenti, pur di ottenere l’assegno di disoccupazione (la cosiddetta naspi), non si presentano sul lavoro in modo da costringere il datore a licenziarli per assenza ingiustificata. Se non sopporti più il tuo collega, comincia col richiedere di non lavorare negli stessi reparti con questa persona piuttosto che cercare di farlo o farla licenziare. In questo modo, puoi evitare qualsiasi conseguenza spiacevole senza doverlo o doverla far licenziare.
Tuttavia, le sanzioni vanno sempre commisurate alla gravità del comportamento. Sicché, anche quando il contratto collettivo preveda la possibilità del licenziamento per chi, dopo tre giorni, non si presenta al lavoro, il datore deve valutare le motivazioni che hanno determinato tale condotta. Ed allora, cosa succede se un lavoratore non si presenta.
Il problema è che per farsi licenziare bisogna agire in maniera molto attenta, altrimenti si rischia di infrangere la legge. Gli articoli 2033 del codice civile e 640, co. 1 del codice penale riguardano rispettivamente frode nei confronti dell'inps e truffa ai danni dello stato, per cui è meglio essere consapevoli di quello che si rischia.
Ma non tutti i rapporti di lavoro che terminano fanno scattare il versamento del ticket di licenziamento. Vale, infatti, solamente per l'interruzione di contratti di lavoro a tempo indeterminato o nel caso di un apprendistato interrotto al termine del periodo di formazione. In caso, invece, di decesso del dipendente o di un contratto di lavoro a termine non è dovuto il.